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Trasferimento figlio minore di 3 anni art. 42 bis – requisiti per militari - trasferimento militare

Spesso i militari sono costretti a prestare servizio distanti dalla propria famiglia. Per riavvicinarsi ai propri cari, vi è la possibilità di chiedere il trasferimento a domanda: oltre al trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 (trasferimento per assistenza al disabile) o il trasferimento temporaneo ex art. 78 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (trasferimento per incarichi elettivi), troviamo il trasferimento per minore di 3 anni ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, conosciuto anche come trasferimento temporaneo 42 bis per figli minori.


Ma quali sono i requisiti per ottenere il trasferimento temporaneo per figli minori di 3 anni? Quanto dura il trasferimento temporaneo 42 bis? Chi può presentare domanda di trasferimento per figli minori e quale lavoro deve svolgere l’altro genitore?


Queste sono alcune tra le molte domande che gli appartenenti alle Forze Armate pongono all’avvocato Samuele Miedico, esperto in diritto amministrativo militare, in merito al trasferimento per figli minori di 3 anni.


Se sei un appartenente alle Forze Armate e vuoi capire quali sono i presupposti per ottenere il trasferimento per figli minori di 3 anni oppure hai ottenuto un provvedimento di rigetto da parte dell'amministrazione e vuoi valutare se è possibile fare ricorso, il presente articolo ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno per riavvicinarti alla tua famiglia ed a tuo figlio.



Militare con figli e famiglia

Indice dei contenuti:



 

1. Il trasferimento 42 bis per figli minori di 3 anni - trasferimento militare.


L’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001 si occupa della assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche e prevede che:


Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda” (comma 1).

Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione” (comma 2).

La norma in esame prevede la possibilità per il genitore di figlio di età inferiore a tre anni di richiedere l’assegnazione temporanea nella Provincia o nella Regione ove l’altro genitore presta la propria attività lavorativa.


Il trasferimento ha una durata complessiva di 3 anni dal momento in cui viene concesso e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Considerato che la richiesta può essere presentata entro il terzo anno di vita del bambino, può accadere che il trasferimento duri oltre detta scadenza (ad esempio, se viene richiesto quando il bambino ha due anni, può durare fino a quando il bambino ne avrà cinque).


Al termine dei 3 anni di durata massima, il militare deve far rientro presso la sede di provenienza in modo automatico e senza oneri a carico della pubblica amministrazione.


Per poter chiedere ed ottenere il trasferimento è necessario valutare attentamente se sussistono tutte le condizioni ed i requisiti richiesti dalla legge, altrimenti vi è il rischio di incorrere in un rigetto della domanda di trasferimento temporaneo.

Perciò è opportuno farsi assistere da un avvocato specializzato nel settore fin dal momento della preparazione della domanda di trasferimento, in modo da ridurre il rischio che l'amministrazione possa rigetta la richiesta ed aumentare le possibilità di ottenere in tempi rapidi il trasferimento per figli minori di tre anni.





2. A quali condizioni si può chiedere il trasferimento temporaneo per figli minori?


I requisiti per chiedere il trasferimento 42 bis sono quelli indicati dalla legge:


a) il richiedente deve essere dipendente di una pubblica amministrazione, come ad esempio il militare che dipendente dal relativo ministero;


b) il richiedente deve essere genitore di un figlio di età inferiore ai 3 anni;


c) l’altro genitore, sia esso sposato o convivente, deve svolgere la propria attività lavorativa in un’altra Provincia o Regione rispetto a quella in cui presta servizio il richiedente.


Vediamo nel dettaglio ciascun requisito:


Requisito a): il richiedente deve essere dipendente di una delle pubbliche amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di:


  • Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

  • Istituzioni universitarie;

  • Istituti autonomi case popolari;

  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

  • Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

  • Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;

  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

  • Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Si ritiene pacificamente che l’istituto del trasferimento temporaneo 42 bis sia applicabile anche al personale dipendente di pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico che non è stato oggetto di privatizzazione, anche se non espressamente comprese nell'elenco: vi rientra anche il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia. Pertanto, i militari possono chiedere il trasferimento per figlio minore di 3 anni.


Requisito b): il richiedente deve essere genitore di un figlio di età inferiore a 3 anni al momento della presentazione dell’istanza. Il trasferimento avrà una durata complessiva non superiore a 3 anni dal momento della concessione del beneficio, ben potendo quindi il trasferimento durare oltre il terzo anno di vita del bambino. Il trasferimento può essere concesso più volte, in presenza ad esempio di più figli, ed in tal caso la durata complessiva è di 3 anni per ogni figlio per il quale il beneficio viene richiesto.


Non ha alcuna rilevanza la sussistenza e la tipologia di rapporto tra i genitori del bambino, che possono essere sposati, divorziati, separati ma possono essere anche conviventi di fatto. Si ammette, infatti, che il beneficio possa essere chiesto anche da genitori conviventi. La convivenza non rappresenta un limite al trasferimento per figli minori di 3 anni.


Requisito c): l’altro genitore deve prestare la propria attività lavorativa in un’altra Regione o Provincia rispetto a quella dove presta servizio il richiedente.


Ciò che deve emergere in maniera chiara e certa è l’attività lavorativa dell’altro genitore. Non rileva la tipologia di attività lavorativa, purché questa sia dimostrabile attraverso un contratto di lavoro o un’autocertificazione oppure attraverso la produzione di certificati attestanti l’iscrizione ad un albo professionale. Il lavoro svolto deve essere effettivo, e si ritiene che non sia sufficiente la mera apertura della partita IVA in assenza di ulteriori elementi che dimostrino in maniera chiara lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Tale requisito è integrato si in caso di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) che di lavoro autonomo (libero professionista, commerciante, ecc.), sia in caso di lavoro full time che part time.



3. A quali condizioni viene accolta la richiesta di trasferimento 42 bis?


Nel caso del trasferimento temporaneo per figli minori di 3 anni, il bene oggetto di tutela non è quello del militare che presenta la richiesta per essere trasferito, ma quello del minore ad essere cresciuto con l’affetto e la presenza di entrambi i genitori nei primi anni di età.


Proprio in ragione di tale interesse, il trasferimento temporaneo per figli minori è applicabile indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa esercitata dall’altro genitore ed è esteso anche ai militari, a patto che non sussistano ragioni di servizio ostative che dovranno essere puntualmente individuate e motivate da parte dell’amministrazione di appartenenza.


Senza una adeguata motivazione, infatti, il provvedimento di rigetto del trasferimento 42 bis è illegittimo e come tale può essere contestato tramite ricorso al TAR. La motivazione fornita da parte dell’amministrazione deve tenere conto delle proprie esigenze di servizio, ossia della eventuale scopertura di organico presso la sede di appartenenza del richiedente (che deve essere intollerabile in caso di concessione del trasferimento temporaneo per figli minori) o alla impossibilità di collocare utilmente il richiedente presso la sede di destinazione.


4. Cosa fare se ricevi un rigetto al trasferimento per figli minori di 3 anni?


Sia in caso di preavviso di rigetto che in caso di provvedimento definitivo di rigetto, il consiglio è quello di contattare subito lo Studio Legale dell’avvocato Samuele Miedico all’indirizzo email avv.samuelemiedico@gmail.com o al numero +39 3792727267 ed inviare subito il provvedimento di rigetto o il preavviso di rigetto per un'attenta valutazione del caso.


Lo Studio Legale è specializzato nell’analisi delle domande di trasferimento per figli minori di 3 anni, vantando numerose vittorie innanzi ai TAR, ed è disponibile per offrirti consulenza ed assistenza anche per la presentazione dell’istanza e delle osservazioni in caso di preavviso di rigetto.


Attraverso l'assistenza di un avvocato specializzato è possibile ridurre il rischio di un definitivo rigetto della richiesta di trasferimento, e di poter ottenere il trasferimento potendo stare a fianco del proprio figlio durante i suoi primi anni di vita.


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